mercoledì 10 marzo 2010

Approvazione del Ddl 'recante norme per “la valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta e di qualità”

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/farmer_market/index.html
  
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI PROVENIENTI DA FILIERA CORTA E DI QUALITÀ.


SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI PROVENIENTI DA FILIERA CORTA E DI QUALITÀ.
ART. 1
(Finalità)
1. La presente legge, ferme restando le norme in materia di sicurezza alimentare, definisce i principi fondamentali in materia di mercati agricoli riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, promuove la domanda e l’offerta dei prodotti agricoli a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli di qualità, nonché lo sviluppo locale e una migliore conoscenza delle caratteristiche dei processi di trasformazione e delle tradizioni produttive e persegue i seguenti obiettivi:
a) stabilire i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione dei mercati agricoli riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, anche in riferimento alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità dei prodotti agricoli e del percorso chilometrico, con preferenza dei prodotti agricoli che abbiano un legame con il territorio di produzione;
b) promuovere la conoscenza e il consumo di prodotti agricoli ottenuti nel rispetto dell’ambiente o legati alla tradizione e alla cultura rurale;
c) incentivare, a mezzo delle attività delle pubbliche amministrazioni competenti, la diffusione e il successo dei mercati agricoli di vendita diretta nell’interesse dei consumatori finali.
ART. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per ‘imprenditore agricolo’, gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese;
b) per ‘mercato agricolo di vendita diretta’, le aree pubbliche o private destinate all’esercizio dell’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei soli imprenditori agricoli;
c) per ‘disciplinare di mercato’, il documento che regola le modalità di vendita del mercato agricolo di vendita diretta;
d) per ‘prodotti agricoli a chilometro zero’, i prodotti agricoli provenienti da areali di produzione appartenenti all’ambito regionale in cui è ubicato il mercato agricolo di vendita diretta situati ad una distanza non superiore a 50 chilometri dal luogo in cui è effettuata la vendita ovvero ove è ubicato il mercato;
e) per ‘prodotti di qualità’, i prodotti agricoli di cui sia dichiarata la qualità ai sensi della normativa comunitaria.
ART. 3
(Riserva degli spazi per la vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti di qualità)
1. I comuni, fatte salve le disposizioni emanate dalle regioni, riservano agli imprenditori agricoli, esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati agricoli al dettaglio situati in aree pubbliche.
2. Al fine di favorire l’acquisto e il consumo di prodotti agricoli a chilometro zero provenienti da filiera corta e di prodotti di qualità nonché di assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e sulle specificità dei prodotti stessi, le strutture commerciali possono riservare alla vendita di tali prodotti almeno il 30 per cento della superficie totale.
3. La vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, non è soggetta alla comunicazione di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
ART. 4
(Agevolazioni in materia edilizia)
1. Le regioni possono prevedere una riduzione del 50 per cento del contributo per il rilascio del permesso di costruire o di altri atti autorizzatori o concessori in materia di edilizia o urbanistica per le grandi strutture di vendita e per i centri commerciali nei quali si esercita anche la vendita di prodotti agricoli e che, all’atto della richiesta, si impegnano a porre in vendita prodotti agricoli a chilometro zero provenienti da filiera corta e prodotti di qualità in misura non inferiore, in termini di valore, al 30 per cento delle produzioni agricole complessivamente acquistate su base annua.
2. La violazione dell’impegno di cui al comma 1 nei cinque anni successivi al provvedimento di accoglimento della richiesta, comporta il pagamento integrale del contributo con un tasso di interesse superiore di due punti a quello legale decorrente dalla data di concessione delle agevolazioni previste dal medesimo comma 1.
ART. 5
(Condizioni per la vendita nei mercati agricoli di vendita diretta)
1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati agricoli definiti all’articolo 2, gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese che rispettino le seguenti condizioni:
a) vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli ottenuti in Italia provenienti dalla propria azienda o, nel caso di impresa in forma societaria, dall’azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli di provenienza extra-aziendale nel rispetto del limite della prevalenza di cui all’articolo 2135 del codice civile;
b) possesso di documentazione, anche fiscale e contabile, idonea a comprovare la provenienza dei prodotti agricoli posti in vendita come stabilito nella lettera a) e a consentire lo svolgimento dell’attività di controllo di cui all’articolo 6.
2. L’attività di vendita all’interno dei mercati agricoli di vendita diretta è esercitata dai titolari dell’impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, di società di persone o società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, dai relativi familiari coadiuvanti, dal personale dipendente di ciascuna impresa, nonché da società di servizi specificamente incaricate.
3. Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
ART. 6
(Istituzione di mercati agricoli di vendita diretta)
1. I comuni, anche consorziati o associati, possono istituire i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui alla presente legge. Nel rispetto dei medesimi standard, i mercati agricoli possono essere costituiti anche su iniziativa degli imprenditori singoli, associati o attraverso le loro associazioni di categoria previa presentazione di una dichiarazione di inizio attività, contenente l’impegno al rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, e del disciplinare di mercato di cui all’articolo 2 della presente legge. Il mercato agricolo può iniziare ad operare decorsi trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte del comune nel cui territorio è situato il mercato agricolo e la gestione dello stesso può essere demandata a società specificamente incaricate.
2. I comuni danno comunicazione dell’istituzione dei mercati agricoli di vendita diretta agli assessorati all’agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le regioni, con cadenza semestrale, comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i dati relativi alla istituzione dei mercati agricoli di vendita diretta.
4. L’esercizio dell’attività di vendita all’interno dei mercati agricoli di vendita diretta, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non è assoggettato alla disciplina sul commercio.
5. Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all’attività di controllo del comune nel cui ambito territoriale ha sede, nonché del Corpo forestale dello Stato e degli altri organi di polizia. L’attività di controllo è finalizzata ad accertare il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e del disciplinare di mercato, e, in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, può essere disposta la chiusura del mercato.
ART. 7
(Modalità di vendita e qualità dei prodotti agricoli)
1. Nei mercati agricoli di vendita diretta conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti agricoli e con l’indicazione del luogo di origine territoriale e dell’impresa produttrice.
ART. 8
(Attività consentite nei mercati agricoli di vendita diretta)
1. All’interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l’esercizio dell’attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
ART. 9
(Attività di informazione)
1. I comuni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell’ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita nei mercati agricoli di vendita diretta.
ART. 10
(Monitoraggio)
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, effettua, nell’ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, un monitoraggio annuale dei mercati agricoli di vendita diretta.
ART. 11
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
ART. 12
(Clausola d’invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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